(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. costituisce una nullitā relativa, che č sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti. (Dichiara inammissibile, App. L'Aquila, 02/10/2015)