Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 37794 del 23 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullità che consegue al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ascrivibile alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il momento ultimo entro cui la nullità può essere fatta valere va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado e non in quello della presentazione dell'atto di opposizione, anche nel caso di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, non contenendo il disposto dell'art. 180 cod. proc. pen. alcun riferimento a tale provvedimento definitorio e alla relativa opposizione). (Annulla con rinvio, Corte Appello Brescia, 03/02/2025)

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