(massima n. 1)
La celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, in assenza del consenso dell'imputato, non comparso, e di una valida procura speciale ex art. 438, comma 3, cod. proc. pen., configura una causa di nullitą di ordine generale, per la riduzione delle garanzie della difesa derivanti dalla scelta del rito speciale, ma non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 179 cod. proc. pen., sicchč la relativa eccezione deve essere formulata ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. nei motivi di appello o comunque deve essere rilevata, d'ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado, verificandosi altrimenti la preclusione prevista dalla disposizione citata. (Rigetta, Corte Assise Appello Messina, 13/12/2016)