Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9114 del 4 settembre 1990

(3 massime)

(massima n. 1)

Dalla scrittura contenente la transazione — che, al di fuori dei rapporti considerati nell'art. 1350 n. 12 c.c., è richiesta solo ad probationem e non esige formule sacramentali — devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite. Non è, invece, indispensabile che nella scrittura le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte, né che delle rispettive concessioni sia fatta una precisa e dettagliata indicazione, essendo sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall'uno e dall'altro contraente possa essere desunto, sinteticamente ma con certezza e per via logica di consequenzialità, dal nuovo regolamento di interessi conordato in sostituzione di quello anteriore.

(massima n. 2)

In tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti.

(massima n. 3)

L'onere di provare per iscritto la transazione, ai sensi dell'art. 1967 c.c., riguarda l'esistenza ed il contenuto del rapporto transattivo e non si estende invece ai fatti attinenti alle modalità di esecuzione od attuazione della transazione medesima, dimostrabili anche per testi o per presunzioni; peraltro, anche nel processo interpretativo relativo all'atto transattivo, il giudice ben può attingere, da elementi anche non espressamente richiamati nella scrittura, fatti e circostanze idonee a convalidare il contenuto stesso dell'atto transattivo ed a precisarne i termini, senza con ciò violare la citata norma.

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