Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9229 del 1 settembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la fattibilitā della transazione č sufficiente la sola presenza di discordanti valutazioni in ordine a certe situazioni reali o giuridiche ed ai diritti ed obblighi delle parti e la disponibilitā del diritto in contestazione, senza che rilevi la posizione psicologica della parte o delle parti sulla situazione di diritto della controversia, compresa la certezza assoluta della intangibilitā della propria posizione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.