Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2526 del 19 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'intento di prevenire liti giudiziarie può configurare la causa del negozio mediante il quale una parte assume verso un'altra un'obbligazione personale di facere, indipendentemente dalla preesistenza di un diritto di quest'ultima che la giustifichi, e pertanto tale preesistenza non è necessaria per la validità del negozio sotto il profilo della causa. (Nella specie una parte si era obbligata al ripristino, a richiesta della controparte, del serbatoio installato nel cortile comune, affermando che ciò non voleva costituire menomazione della preesistente servitù attiva ad utilizzarlo, e la sentenza impugnata, non cassata, aveva accolto la domanda ravvisando la funzione economico-sociale del negozio nell'evitare una lite).

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