Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8649 del 2 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La causa di sospensione dell'azione di garanzia accordata al compratore, agli effetti dell'art. 2941, n. 8, c.c., opera solo allorché sia accertata la sussistenza di una dichiarazione del venditore, non solo obiettivamente contraria al vero, quanto altresì caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza della circostanza taciuta e dalla conseguente volontà decipiente – dolo per mendacio –, ossia consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta, tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento.

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