Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11067 del 27 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, in tema di prelazione relativa all'alienazione di quote societarie, aveva dichiarato prescritto il relativo diritto, non ravvisando la causa di sospensione nel semplice occultamento della compravendita e, dunque, nella mancata denuntiatio, anche in considerazione della natura esclusivamente pattizia del diritto di preferenza accordato).

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