Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10456 del 2 luglio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'ambito dell'autonomia privata le parti possono limitare l'ambito della transazione, definendo soltanto parte della controversia fra di loro insorta.

(massima n. 2)

Tenuto conto che in tema di transazione la forma scritta è richiesta soltanto quando la stessa abbia ad oggetto controversie relative a rapporti giuridici concernenti beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti assimilati, l'esistenza del mandato a transigere e della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi e per quanto riguarda la ratifica anche da facta concludentia, quale il comportamento del dominus negotii , che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.