(massima n. 1)
In ambito lavorativo, i crediti retributivi maturati nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro sono sottoposti a prescrizione. Tale prescrizione non può essere sospesa per effetto della successiva instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro instabile con lo stesso datore, a meno che non vi sia stato un comportamento intenzionale da parte del datore di lavoro volto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, cod. civ.