Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 24208 del 29 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In ambito lavorativo, i crediti retributivi maturati nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro sono sottoposti a prescrizione. Tale prescrizione non può essere sospesa per effetto della successiva instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro instabile con lo stesso datore, a meno che non vi sia stato un comportamento intenzionale da parte del datore di lavoro volto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, cod. civ.

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