Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto.

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