Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4622 del 2 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2941, n. 8, c.c. riconosce come causa di sospensione della prescrizione unicamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto.

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