(massima n. 1)
In fattispecie di responsabilitą di amministratore di associazione non riconosciuta, derivante da operazioni e da movimentazioni occulte di operazioni extracontabili attraverso conti correnti segreti e pagamenti 'in nero', ai fini dell'individuazione del termine iniziale di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito cosģ come di quello dipendente da responsabilitą contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensģ dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile secondo l'ordinaria diligenza.