(massima n. 1)
L'impossibilitā di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, č solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessitā di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'erronea determinazione datoriale della consistenza del Fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti medici, che costituisce la base di calcolo per le voci della retribuzione accessoria - nella specie di posizione variabile -, costituisca ostacolo giuridico per l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive relative al predetto emolumento, in ragione della possibilitā di agire in giudizio per ottenere la corretta determinazione del Fondo).