(massima n. 1)
Il lavoro a tempo indeterminato, riformato dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015, non garantisce pił stabilitą a causa della mancanza di definizioni chiare e tutele adeguate in caso di risoluzione del contratto. Pertanto, per i diritti non prescritti prima del 2012, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, applicandosi il combinato disposto degli articoli 2948, n. 4, e 2935 del Codice Civile (CC).