(massima n. 1)
L'impossibilitą di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., include solo cause giuridiche ostacolanti l'esercizio del diritto e non ostacoli di mero fatto o impedimenti soggettivi. In caso di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali inizia dal periodo lavorativo effettivo.