Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3561 del 17 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contesto dell'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro in forma scritta, la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo, e non dalla data dell'accertamento della nullitā. Tale principio č applicabile anche in caso di nullitā di protezione, che, pur essendo rilevabile solo su eccezione del consumatore, non altera la natura della nullitā e il relativo dies a quo della prescrizione.

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