(massima n. 1)
In tema di trasferimenti immobiliari soggetti alla disciplina dell'art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, la validitā dell'atto tra vivi non richiede l'allegazione della concessione in sanatoria, essendo sufficiente la produzione della domanda di concessione corredata dagli estremi del versamento delle prime due rate dell'oblazione. Ne consegue che, in difetto della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia, l'unico impedimento alla pronuncia ex art. 2932 c.c. č costituito dalla mancata allegazione della domanda di sanatoria con la prova dei relativi versamenti.