Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11632 del 13 maggio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella transazione c.d. "conservativa", con cui le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, senza crearne uno nuovo (come avviene invece nel caso di transazione c.d. "novativa"), il rapporto che ne discende č comunque regolato dall'accordo transattivo e non giā da quello che in precedenza vincolava le parti medesime, con la conseguenza che la successiva scoperta di inadempimenti non rilevati al momento della transazione (nella specie, relativa ad un contratto di appalto privato di lavori) puō essere eventualmente fatta valere con l'impugnazione per errore dell'accordo transattivo, siccome rilevante ove abbia ad oggetto il presupposto della transazione e non giā le reciproche concessioni. L'accertamento relativo alla natura ed alla portata dell'accordo transattivo integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimitā se la relativa motivazione sia immune da vizi logici e giuridici. 

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