(massima n. 1)
La promessa di vendita di un bene in comunione č considerata dalle parti attinente al bene medesimo come un unicum inscindibile e non come somma delle singole quote dei singoli comproprietari; pertanto, quando una delle dichiarazioni dei comproprietari manchi o sia invalida, si esclude la possibilitā per il promissario acquirente di ottenere la sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., nei confronti dei soli comproprietari promittenti venditori.