(massima n. 1)
La sentenza che trasferisce il bene ai sensi dell'art. 2932 c.c., pur essendo costitutiva, non produce effetti retroattivi fino alla trascrizione della domanda, ma solo con il passaggio in giudicato trasferisce "ex nunc" la proprietą del bene, rendendo inefficaci le trascrizioni e iscrizioni successive alla trascrizione della domanda giudiziale.