(massima n. 1)
La pronuncia chiarisce che la nullitą prevista dall'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985, come modificato dalla legge n. 122 del 2010, si applica esclusivamente agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati esistenti, con esclusione dei diritti reali di garanzia. Tuttavia, ai fini dell'azione ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di vendita immobiliare, la conformitą catastale oggettiva deve essere accertata dal giudice e costituire una condizione dell'azione stessa.