(massima n. 1)
Nella sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento immobiliare, il pagamento del prezzo non è una condizione sospensiva, ma un elemento essenziale del contratto che ripristina la corrispettività. L'effetto traslativo si perfeziona al passaggio in giudicato della sentenza, e il mancato pagamento costituisce inadempimento, non un'automatica inefficacia, che può portare alla risoluzione del rapporto contrattuale.