Cassazione civile Sez. II sentenza n. 29783 del 19 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento immobiliare, il pagamento del prezzo non è una condizione sospensiva, ma un elemento essenziale del contratto che ripristina la corrispettività. L'effetto traslativo si perfeziona al passaggio in giudicato della sentenza, e il mancato pagamento costituisce inadempimento, non un'automatica inefficacia, che può portare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

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