(massima n. 1)
Ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione se le parti abbiano previsto il versamento del prezzo o del residuo di esso contestualmente alla stipula del contratto definitivo; tale offerta può essere implicita nella stessa domanda di esecuzione in forma specifica.