Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15219 del 7 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In un giudizio di risarcimento danni, se il contratto di assicurazione non viene prodotto in giudizio, la forma scritta ad probationem richiesta dell'art. 1888 c.c. rende superfluo qualsiasi ulteriore accertamento su eventuali clausole di delimitazione del rischio. Inoltre, se i fatti contestati sono commessi con dolo, la garanzia assicurativa č esclusa ex art. 1900 c.c.

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