Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6693 del 13 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di contratti, il contratto di assicurazione può essere provato soltanto per iscritto ex art. 1888 c.c., cioè mediante la produzione della copia cartacea o digitale della polizza, regolarmente firmata dal contraente e dall'agente assicuratore.

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