Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10472 del 19 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

 Analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza, anche per la validita dal patto fiduciario che prevede l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non e richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che da luogo ad un assetto d'interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio, per cui la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile - e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante - non costituisce pertanto autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1888 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

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