Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3016 del 6 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La polizza contro il rischio di invaliditā e di morte derivante da malattia o da infortunio, stipulata a beneficio dei medici di medicina generale dall'ENPAM, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello statuto č soggetta alle regole dell'assicurazione privata e non a quelle delle assicurazioni sociali, perché costituisce una forma assicurativa integrativa di quelle minime obbligatorie stabilite dalla legge, come tale sottratta alle regole di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965.

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