Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6954 del 14 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Se il contratto di assicurazione contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio soggettive, oggettive, causali, spaziali o temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e cioč la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.

(massima n. 2)

L'onere della prova nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di indennizzi assicurativi si distribuisce tra le parti in modo tale che sia onere dell'assicurato dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi", mentre č onere della compagnia assicuratrice provare i fatti impeditivi legati ai "rischi non compresi" o esclusi dal contratto.

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