Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26823 del 6 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale differisce dalla rendita vitalizia prevista dall'art. 1872 cod. civ. per la natura delle prestazioni assistenziali, che sono esigibili solo da un individuo specificamente individuato in relazione alle sue qualitą personali, e per la marcata alea correlata sia alla durata della vita del beneficiario sia alla variabilitą delle prestazioni assistenziali. Per essere valido, il contratto deve presentare un'aleatorietą, intesa come un'uguale probabilitą di guadagno o perdita per entrambe le parti al momento della conclusione del contratto.

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