(massima n. 1)
Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione tra i saldi di pił rapporti o conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura, come un mutuo fondiario, purché i contrapposti crediti siano esigibili. La chiusura del conto rappresenta circostanza irrilevante per l'operativitą della compensazione.