Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30766 del 22 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione tra i saldi di pił rapporti o conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura, come un mutuo fondiario, purché i contrapposti crediti siano esigibili. La chiusura del conto rappresenta circostanza irrilevante per l'operativitą della compensazione.

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