Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24025 del 2 marzo 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato non presente all'udienza preliminare determina la nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., di tutti gli atti successivi del giudizio e delle sentenze di primo e di secondo grado, poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione. (In motivazione, la Corte ha specificato che il vizio non può ritenersi sanato dalla comunicazione del relativo avviso al difensore di fiducia, sulla base di una presunzione di regolare circolazione delle informazioni tra questi e il proprio assistito ed ipotizzando un onere di tempestiva segnalazione della omessa citazione a carico del difensore stesso). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 16/12/2020)

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