(massima n. 1)
Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, integra una limitazione alla capacitā del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione č causa di nullitā assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che, come previsto dall'art. 30, comma 7, del d.lgs. citato, nei procedimenti di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. il predetto divieto non si applica se la notizia di reato č stata acquisita prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto). (Annulla senza rinvio, Trib. Libertā Lecco, 17/09/2019)