Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5479 del 8 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un'ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullitą assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ma una irrituale notifica la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, determina una nullitą di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a regime intermedio, la quale, ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato. (Fattispecie in cui il difensore, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva eccepito la nullitą della notifica, chiedendo il rinvio dell'udienza per consentire all'imputato, non comparso per impegni personali, di rendere l'esame, cosģ evidenziando la concreta conoscenza di quest'ultimo in ordine al processo ed ai suoi sviluppi). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Ancona, 11/12/2017)

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