(massima n. 1)
In tema di archiviazione, non č affetta da nullitā ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione della persona offesa avverso l'istanza archiviatoria del pubblico ministero basata sull'infondatezza della "notitia criminis", disponga l'archiviazione per la particolare tenuitā del fatto, a condizione che le parti, nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, siano state espressamente informate e invitate a interloquire in ordine alla possibile applicazione della causa di non punibilitā di cui all'art. 131-bis cod. pen. (In motivazione, la Corte ha altresė affermato che tale procedura non amplia il "thema decidendum", in quanto il giudice, con la richiesta del pubblico ministero, č investito del potere di valutare l'intera vicenda processuale, comprese cause di archiviazione diverse e meno favorevoli per l'indagato). (Rigetta, GIP Tribunale Torino, 28/05/2025)