(massima n. 1)
In tema di interrogatorio di garanzia, ove l'imputato, ristretto nella circoscrizione di altro tribunale, non abbia fatto richiesta di interrogatorio da remoto, il provvedimento con il quale il giudice che ha emesso l'ordinanza genetica scelga di delegare l'interrogatorio non č affetto da alcuna delle nullitā previste dall'art. 178 cod. proc. pen. - che attengono all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato -, trattandosi di un atto non giurisdizionale, ma meramente organizzativo e ordinatorio. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertā Ancona, 02/05/2023)