Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1866 del 12 marzo 1983

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di anticresi, la prevista rinnovabilità del rapporto dopo il primo decennio e l'effettiva sua prosecuzione oltre la durata massima stabilita dall'art. 1962 c.c., nonché l'esistenza di un patto commissorio, non incidono sullo schema legale del contratto né ad esso si propaga l'invalidità di quelle clausole.

(massima n. 2)

Poiché il contratto di anticresi è soggetto a trascrizione, gli atti di trasferimento del bene dato in garanzia sono inefficaci nei confronti del creditore anticretico solo se quel contratto sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di trasferimento dello stesso bene a terzi. Qualora siffatta situazione non si verifichi, il creditore anticretico, tuttavia, ha nei riguardi dell'acquirente del bene diritto ad un'indennità per le migliorie apportatevi, ai sensi dell'art. 1150 c.c., applicabile alle più diverse situazioni giuridiche, ed avente la funzione specifica di evitare un ingiustificato arricchimento.

(massima n. 3)

Seppure l'art. 1960 c.c., che contempla l'ipotesi normale dell'anticresi c.d. «estintiva», prevede l'imputazione dei frutti dapprima agli interessi e quindi al capitale, tuttavia non esula dallo schema legale l'ipotesi in cui si sia prevista l'imputazione dei frutti ai soli interessi, essendo la c.d. «anticresi compensativa» esplicitamente considerata nell'art. 1964 c.c.

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