Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23545 del 20 maggio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento della pena per motivi di salute ovvero di concessione della detenzione domiciliare ex art. 16-nonies del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, qualora adottato senza previa acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto dove era stata pronunciata la sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, prescritto dall'art. 47-ter, comma 1-quinquies, ord. pen., introdotto dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è affetto da nullità generale a regime intermedio, in quanto attinente alla "partecipazione al procedimento" del pubblico ministero ex art. 178, lett. b), ultima parte, cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., cosicché, ove non sia stata eccepita al più tardi entro l'udienza avanti il tribunale di sorveglianza, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Rigetta, Trib. Sorveglianza Roma, 22/10/2020)

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