(massima n. 1)
La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e tempestivamente comunicata nel giudizio di primo grado, impone al giudice di disporre accertamenti finalizzati alla verifica del legittimo impedimento sicché, ove il giudice disponga procedersi ugualmente al giudizio, si verifica la nullitą di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione della sentenza del grado successivo. (Fattispecie in cui la relativa questione, non dedotta in appello, era stata sollevata solo nel giudizio di legittimitą, con conseguente decadenza dalla possibilitą di eccepire la nullitą). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Roma, 12/03/2019)