Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11016 del 24 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto.

(massima n. 2)

In tema di contratti bancari, in difetto di una concreta prova del contratto di apertura di credito, gli sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciutogli devono ritenersi frutto di mera tolleranza da parte dell'istituto di credito e non anche dimostrativi, di per sé solo, dell'esistenza di un tale contratto da desumersi per facta concludentia.

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