(massima n. 1)
Deve essere respinta la domanda avanzata da un coerede testamentario di ottenere, sul presupposto dell'art. 1839, c.c, la condanna di una banca al risarcimento dei danni in misura pari al valore dell'importo dei beni di sua proprietą, che erano stati a sua insaputa rimossi dalla cassetta intestata al de cuius, atteso che la Banca aveva consentito correttamente al legittimato di accedere alla cassetta e di operare sui beni ivi custoditi. Quindi, non essendovi questione di idoneitą o custodia dei locali e/o di integritą della cassetta medesima, secondo la formula dell'art. 1839, c.c., ma di regolare accesso alla cassetta da parte di persona legittimata in base al contratto, non ne consegue alcuna responsabilitą per l'istituto di credito.