Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5146 del 27 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La responsabilità della banca può sussistere anche sotto il profilo dell'omissione informativa da parte del proprio funzionario, qualora quest'ultimo avesse l'obbligo di informare il cliente sulla necessità dell'ordine scritto per non dismettere le opzioni.

(massima n. 2)

In caso di esercizio dei diritti di opzione su titoli in amministrazione, la banca è tenuta a chiedere istruzioni al depositante e ad eseguirle solo se riceve i fondi necessari per l'operazione. In assenza di tali istruzioni, la banca deve vendere i diritti di opzione per conto del depositante.

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