Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2373 del 31 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impossibilitą dell'accollo del mutuo ipotecario, da parte del promissario acquirente, deve essere adeguatamente provata nel corso del processo; la sua mancata prova concorre all'insuccesso della domanda ex art. 2932 c.c.

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