Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3368 del 10 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita (ex art. 2932 c.c.), la documentazione attestante la conformitą urbanistica ed edilizia dell'immobile costituisce una condizione dell'azione e non un presupposto della domanda, risultando quindi producibile, anche per la prima volta, in grado di appello sino alla decisione del giudizio, e sottraendosi alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.

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