(massima n. 1)
Ai fini della legittimazione passiva in un'azione ex art. 2932 cod. civ., č necessario dimostrare la sottoscrizione del contratto da parte del soggetto evocato in giudizio. La mancata prova della sottoscrizione del contratto da parte di quest'ultimo rende infondata la pretesa risarcitoria e di trasferimento del bene.