Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5638 del 3 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza ex art. 2932 c.c. produce gli effetti del contratto non concluso dal momento del suo passaggio in giudicato, dando luogo a un rapporto che è distinto da quello derivante dal preliminare e che è, a sua volta, suscettibile di risoluzione per inadempimento per ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere, sicché la pronuncia di risoluzione del contratto non può che riguardare le obbligazioni da esso nascenti.

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