Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19402 del 14 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Se le parti di un preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui all'art. 2932, comma 2, c.c. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, poiché essa necessariamente implica tale offerta. Il giudice, sussistendo le altre condizioni, deve emettere la sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso, condizionando però l'effetto traslativo al pagamento del prezzo ancora dovuto.

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