Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 20852 del 23 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza che dispone, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento di un bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986. Ciò indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che ha proposto l'azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell'operazione negoziale dipendano dalla mera determinazione del promissario acquirente.

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