Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 21055 del 24 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza ex art. 2932 cod. civ. che dispone il trasferimento di un immobile in favore del promittente acquirente, subordinatamente al pagamento del prezzo pattuito, č soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa; l'esigibilitā di tale imposta trova applicazione ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il pagamento del prezzo, disposto nella sentenza ex art. 2932 cod. civ., costituisce un obbligo principale dell'acquirente e non si atteggia quale condizione sospensiva dell'effetto traslativo, bensė regola l'esigibilitā dell'effetto reale che si produce solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva.

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