Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21131 del 29 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'operativitą degli artt. 2929 cod. civ. e 187-bis disp. att. c.p.c., che proteggono gli effetti dell'aggiudicazione dei beni nelle procedure esecutive, si estende anche alle procedure di fallimento che siano state chiuse per estinzione dei crediti ammessi al passivo e pagamento delle spese di procedura. Nullitą degli atti precedenti la vendita forzata non hanno effetto nei confronti dell'acquirente salvo il caso di collusione.

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